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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
18 settembre 1984 - n. 788
Approvazione del Nuovo Statuto
dell'Associazione Nazionale Marinai
d'Italia, con Sede in Roma.
(Registrato alla
Corte dei Conti il 12-11-1984, reg. n. 36 Difesa fg. n.
321 -Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.326 del
27-11-1984).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto
19maggio 1943 del Capo del Governo e Ministro per l'Inter-no,
emanato d'intesa col Ministro per le Finanze, mediante il quale è
stata ri-conosciuta all'«Associazione d'Arma Gruppi Marinai
d'Italia», con sede in Roma, la capacità giuridica ai sensi e per
gli effetti del regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1779,
convertito nella legge 31 dicembre 1934, n. 2244;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, n. 435, col quale il
predetto Ente ha assunto la denominazione di «Associazione
Nazio-nale Marinai d'Italia» e ne è stato approvato il relativo
statuto;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 788 che ha
approvato il nuovo Statuto dell'« Associazione Nazionale Marinai
d'Italia» e successive modificazioni;
Considerato che i
Gruppi dell'Associazione interessata, a mezzo referen-dum
verbalizzato a cura del Comitato esecutivo nazionale nelle riunioni
del 14 dicembre 1979, del 19 marzo 1982 e dell'8 settembre 1983,
hanno delibera-to di apportare modifiche allo Statuto sociale,
approvando un nuovo schema di statuto;
Visto l'articolo 16
del Codice civile;
Udito il parere del
Consiglio di Stato;
Sulla proposta del
Ministro della Difesa,
DECRETA:
E approvato l'unito
nuovo statuto dell'«Associazione Nazionale Marinai d'Italia»,
composto di 68 articoli e di 4 allegati e firmato d'ordine del
Presi-dente della Repubblica, dal Ministro della difesa.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
rac-colta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E fatto obbli-go, a chiunque spetti, di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 18 settembre 1984.
PERTINI
SPADOLINI
AVVERTENZA
Questa edizione
contiene alcune modifiche allo Statuto (Ed. 1984) apporta-te con
Decreto del Ministro della Difesa del 1~ aprile 1992 registrato alla
Cor-te dei Conti il 18 maggio 1992, registro n. 25 Difesa, foglio n.
270 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1992.
STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA
TITOLO I - FINALITA E GENERALITA
CAPO l° - ATTO COSTITUTIVO - SEDE -
SCOPI
Art. 1
Atto Costitutivo e Sede
L'Associazione
Nazionale Marinai d'Italia (A.N.M.1.) è riconosciuta giuridi-camente
con decreto del Capo del Governo del 19 maggio 1943, ai sensi e per
gli effetti del regio decreto legge 18 ottobre 1934, n. 1779, ha
sede in ROMA ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della
Difesa.
Art. 2
Scopi
L'Associazione è
la libera unione di coloro che hanno appartenuto o appar-tengono,
senza distinzione di grado, alla Marina Militare e che, consapevoli
dei propri doveri verso la Patria, intendono mantenersi uniti per
meglio ser-virla in ogni tempo.
L'Associazione è
apolitica, senza fini di lucro e si propone i seguenti scopi:
a) tenere vivo
fra i Soci il culto della Patria, il senso dell'onore e
l'attaccamento alla Marina Militare;
b) mantenere alto
lo spirito delle tradizioni marinare e perpetuare la memo-ria dei
marinai caduti;
c) tutelare il
prestigio dei marinai in congedo, alimentare in essi il sentimen-to
della reciproca solidarietà e rendere sempre più stretti i vincoli
fra loro ed i marinai in servizio;
d) promuovere e
sviluppare l'assistenza morale e culturale degli associati, nonché
quella materiale;
e) promuovere e
favorire il sorgere di attività sportive, soprattutto nautiche e
marinaresche fra i Soci;
o collaborare,
su eventuale richiesta della M.M., nel settore della propagan-da
intesa a:
- sviluppare la
coscienza marinara favorendo le iniziative dei Gruppi at-traverso le
attrezzature e la competenza professionale dei Soci;
- favorire
l'arruolamento dei giovani nella Marina Militare;
g) rappresentare
ai competenti Organi gli interessi degli iscritti.
CAPO 2°~ INSEGNE - TESSERE -
DISTINTIVI E CONTRASSEGNI
Art. 3
Vessilli e Medagliere
La Presidenza
Nazionale e ciascun Gruppo hanno il proprio Vessillo con-forme
rispettivamente agli Allegati nn. i e 2 del presente Statuto.
La Presidenza
Nazionale custodisce inoltre il Medagliere Nazionale con-forme
all'Allegato n. 3 del presente Statuto.
Art. 4
Tessere - Distintivi e Contrassegni
I Gruppi all'atto
dell'iscrizione di.un Socio gli rilasciano la tessera che di-mostra
l'appartenenza all 'Associazione.
I Soci effettivi,
aggregati ed aderenti devono inoltre dotarsi del basco, del solino
azzurro, della cravatta e del distintivo sociale, questo ultimo
conforme all'Allegato n. 4.
Le Patronesse e le
Signore iscritte all'Associazione devono essere dotate di un
fazzoletto azzurro.
La descrizione e
le norme d'uso dei suddetti e di altri contrassegni sociali, so-no
contenute nel Regolamento.
TITOLO Il - I SOCI
Art. 5
Generalità
L'Associazione
considera nei suoi ranghi tutti i cittadini di nazionalità ita-liana
che servono od hanno servito la Patria con fedeltà ed onore nella
Marina Militare o in guerra nella Marina Mercantile anche se,
residenti all'estero, hanno successivamente assunto la cittadinanza
dello Stato ospitante o se sia-no stati naturalizzati.
Solo i Soci
regolarmente tesserati prendono parte alla vita sociale
dell'As-sociazione e godono degli eventuali vantaggi e prestazioni
che essa offre.
Non sono ammessi
come Soci di qualsiasi categoria coloro che hanno ripor-tato
condanne per reati per i quali è prevista la perdita del grado o
siano stati rimossi comunque dal grado ed i condannati per reati
militari e comuni infa-manti.
Non possono essere
riammessi come Soci di qualsiasi categoria coloro che sono incorsi
nella perdita della qualità di Socio prevista dalla lettera b)
del-l'Art. 14.
Art.
6
Categorie e Requisiti
I
Soci, a seconda dei requisiti posseduti, sono iscritti in una delle
sottoindi-cate categorie:
a) effettivi:
militari in congedo che abbiano appartenuto con qualsiasi
grado alla Marina Militare, nonché coloro che abbiano prestato
servizio su navi mercantili armate o che siano comunque stati
militarizzati dalla Marina ed i Cappellani che hanno prestato
servizio in Marina;
b) ordinari:
coloro che appartengono con qualsiasi grado alla Marina
Milita-re ed i Cappellani in servizio attivo presso i Comandi ed
Enti della Marina;
c) aggregati:
coloro i quali sono o sono stati dipendenti civili
dell'Amministrazione Militare Marittima, che appartengono od hanno
appartenuto alla Marina Mercantile, i militari delle altre Forze o
Corpi Armati che presta-no od abbiano prestato servizio alle
dipendenze della M.M., nonché coloro che, dopo aver prestato
servizio in Marine militari estere, abbiano acquisi-to la
cittadinanza italiana;
e) aderenti:
tutti coloro, senza distinzione di sesso, che non avendo
titoli per l'inclusione nelle tre precedenti categorie, dimostrano
particolare attaccamento per la Marina.
I Soci delle sopra indicate categorie che versino al Gruppo la quota
di iscri-zione annuale in misura almeno tripla di quella stabilita,
diventano Soci
so-stenitori. Tale qualifica viene assegnata con
deliberazione del Consiglio Di-rettivo del Gruppo di appartenenza.
La percentuale di Soci aderenti che può essere iscritta in ogni
Gruppo ri-spetto ai Soci effettivi, ordinari, aggregati è stabilita
nel Regolamento.
Art. 7
Soci "Alla Memoria"
Vengono iscritti in qualità di Soci "Alla Memoria":
a) gli appartenenti alla Marina Militare, alla Marina Mercantile o
militarizzati, caduti in operazioni di guerra;
b) gli appartenenti alla Marina Militare deceduti per cause di
servizio.
Art. 8
Soci Onorari
Sono iscritti in qualità di Soci ONORARI, purché abbiano i requisiti
di cui alle lettere a), b) e c) dell'Art. 6:
a) i decorati dell'Ordine Militare d'Italia;
b) i decorati di Medaglia d'Oro al Valor Militare;
c) i decorati di Medaglia d'Oro al Valore di Marina;
d) i grandi invalidi di guerra;
e) i familiari di primo grado dei Caduti in guerra o deceduti per
causa di ser-vizio;
f) i familiari di primo grado dei decorati di cui ai precedenti
comma a), b) e c) non più viventi.
L'Albo dei Soci Onorari è conservato presso la Presidenza Nazionale.
Art. 9
Socio Benemerito
Le persone, anche non associate, e gli Enti che abbiano contribuito
con la loro opera morale, materiale e finanziaria alla realizzazione
degli scopi e delle iniziative dell'Associazione o che si siano
particolarmente distinti nel campo dell'attività marinara, possono
essere nominati Soci Benemeriti.
Tale qualifica viene proposta su deliberazione del Consiglio
Direttivo del Gruppo e ratificata quindi dalla Presidenza Nazionale
che rilascia apposito diploma.
La procedura per l'assegnazione del titolo di Socio Benemerito è
contenuta nel Regolamento.
L'Albo dei Soci Benemeriti è conservato sia nella sede della
Presidenza Na-zionale, sia nella sede dei Gruppi ai quali i Soci
Benemeriti sono iscritti.
Art. 10
Attestato dl Benemerenza
Può essere conferito dal Presidente Nazionale agli Organi sociali
periferici ed ai Soci che si siano particolarmente distinti nella
realizzazione degli scopi che l'Associazione si propone
nell'espletamento dell'attività sociale.
Art. 11
Iscrizioni
Le norme per le iscrizioni a Socio sono riportate nel Regolamento.
Art. 12
Doveri
L'iscrizione all'A.N.M.I. comporta i seguenti doveri:
a) osservare lo Statuto, il Regolamento nonché le deliberazioni
delle Assemblee e di ogni altro Organo Sociale;
b) versare al Gruppo la quota associativa annuale nei termini di
tempo fissa-ti nel Regolamento.
Art. 13
Diritti
Ogni Socio in regola con i versamenti ha diritto:
a) di essere munito della tessera, di fregiarsi del distintivo
sociale, di usare la divisa sociale secondo le norme contenute nel
Regolamento;
b) di partecipare alla vita associativa. Il voto nelle Assemblee è
riservato ai Soci effettivi ad eccezione di quanto detto all'Art.
38, comma 60;
c) di fruire delle provvidenze e dei benefici morali ed
assistenziali disposti dall'Associazione;
d) di ricevere il Giornale dell'Associazione.
Art. 14
Perdita della qualità di
Socio
La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
del Gruppo di appartenenza;
b) per espulsione adottata nei casi e nei modi previsti nel Titolo
IV, Capo 20 -Disciplina
Sociale;
c) per mancato versamento della quota associativa nei termini di
tempo pre-scritto. In questi casi il Socio può essere riammesso
purché versi le quote associative arretrate fino ad un massimo di
due anni;
d) per lo stesso motivo di inammissibilità previsto dal terzo
capoverso dell'Art. 5.
TITOLO III-
ORGANIZZAZIONE SOCIALE
CAPO 1~ ORGANIZZAZIONE CENTRALE E
PERIFERICA
Art.
15
Struttura
L'Associazione è strutturata in funzione:
a) del numero dei Soci riuniti in Gruppi;
b) del numero dei Gruppi riuniti in Delegazioni Regionali.
Art. 16
Organi e Cariche dell'Associazione
Sono Organi
sociali e Cariche centrali:
a) L'Assemblea
Nazionale;
b) il Consiglio Direttivo
Nazionale;
c) il Presidente
Nazionale;
d) i Vice
Presidenti NazionMi;
e) il Comitato
Esecutivo Nazionale;
i) il Collegio
dei Sindaci Nazionali; e g) il Collegio dei Probiviri;
h) il Segretario
Generale;
i) il Capo
Servizio Amministrativo;
1) il Direttore
Responsabile del Giornale.
Sono Organi
sociali e Cariche periferiche:
a) i Delegati
Regionali;
b) i Congressi
Regionali;
c) le Assemblee
dei Gruppi;
d) i Consigli
Direttivi dei Gruppi;
e) i Presidenti
dei Gruppi;
f) i Vice Presidenti dei Gruppi;
g) i Collegi dei
Sindaci e dei Gruppi;
h) i Segretari
dei Gruppi;
i) i Comitati
delle Patronesse;
1) i Commissari
Straordinari.
Art. 17
I Gruppi
L'elemento di base
dell'Associazione è il Gruppo. I Gruppi possono essere costituiti
nei Comuni in cui sia stato raggiunto il numero minimo di trenta
Soci effettivi.
Nei Comuni
maggiori, per ragioni organizzative, possono essere costituite
"Sezioni locali", con un numero minimo di dieci Soci effettivi.
La costituzione di
un Gruppo e di una "Sezione locale" si perfeziona con il
riconoscimento da parte della Presidenza Nazionale, sentito il
parere del De-legato Regionale e, per le Sezioni locali, anche del
Consiglio Direttivo del Gruppo di appartenenza.
Possono essere
creati Gruppi di Soci anche fuori del territorio dello Stato,
sentito il Ministero degli Affari Esteri, per il tramite del
Ministero Difesa-Gabinetto.
Ciascun Gruppo
prende nome da un Caduto della Marina Militare, in guerra o per
causa di servizio, possibilmente nativo del luogo o della Regione,
pre-feribilmente decorato al Valore. Tale nominativo deve essere
iscritto nell'Al-bo dei Soci "Alla Memoria". Il Gruppo assume la
seguente denominazione:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI
D'ITALIA
Cri i nnn
(nome del Caduto)
(Comune)
Nei Comuni
'nn1kflqn 5 ia possibile raccogliere il numero minimo prescrit-to di
trenta iscrizioni di Soci effà't4v"i~per la costituzione di un
GruppQpuò costituirsi, con un numero minimo di dieci Soci effettivi
iscritti, sentito il pa-rére del Consiglio Direttivo deI Gruppo più
vicino e del Delegato Regionale, una "Sezione aggregata". La
costituzione di una "Sezione aggregata" si per-fezicrnù~cÒi
ridòflòscimento daj>àrte della Presidenza Nazionale.
La Sezione così
costituita viene aggregata al Gruppo topograficamente più viciIf?m4
àss time la4ènominazione di "Sezione di del Gruppo di
È retta da un
Delegato nominato dal Consiglio Direttivo del Gruppo cui la Sezi6he
è aggregata, scelto fra i Soci effettivi della Sezione stessa e fa
parte di diritto, con voto deliberativo; -del Consiglio Direttivo
del Gruppo.
I Gruppi svolgono
la loro attività nei rì{o'(1i che ritengono più rispondenti al-le
finalità dell'Associazione, nell'ambito d&lo Statuto e del
Regolamento e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo
Nazionale e dalla Presidenza Nazionale. Curano le iscrizioni dei
Soci, secondo le norme dello Statuto e compiono tutti gli atti di
amministrazione inerenti alla loro organizzazione ed al loro
funzionamento.
Entro il mese di
marzo di ogni anno i Gruppi devono trasmettere alla Presi-denza
Nazionale l'elenco degli iscritti e, a parziale concorso delle spese
edito-riali del periodico "Marinai d'Italia", l'aliquota delle quote
annuali di iscri-zione di ogni Socio, nella misura stabilita dal
Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 18
Le Delegazioni Regionali
Nelle Regioni in
cui esistono almeno cinque Gruppi, questi si uniscono in Delegazione
Regionale.
Qualora in una
Regione esistano meno di cinque Gruppi regolarmente costituiti, il
Comitato Esecutivo Nazionale, ai fini dell'organizzazione sociale,
li inserisce in una Delegazione Regionale limitrofa.
Qualora in una
Regione esista un numero particolarmente elevato di Gruppi, il
Comitato Esecutivo Nazionale può, ai fini dell'organizzazione
sociale, suddividerla in due o più Delegazioni Regionali, come
previsto dall'Art. 47.
Art. 19
Organi e Cariche Sociali
L'A.N.M.I.
persegue i suoi scopi a mezzo di Organi sociali centrali e
perife-rici. Ne conseguono cariche sociali che costituiscono la
gerarchia sociale. La gerarchia sociale è di carica e non di grado.
Le cariche sono
conferite solo ai Soci effettivi. Tuttavia ad un Socio apparte-nente
ad una delle tre categorie: Ordinari, Aggregati, Aderenti, può
essere confe-rita la carica elettiva di Consigliere di un Gruppo
A.N.M.I., con voto consultivo.
La procedura per
il conferimento delle cariche sociali, per quanto non pre-vista dal
presente Statuto, è stabilita nel Regolamento.
Art. 20
Durata delle Cariche Sociali
Le cariche sociali
elettive a carattere nazionale hanno la durata di quattro anni ed i
rispettivi titolari possono essere rieletti una sola volta. In caso
che la carica nel corso del quadriennio venga assunta per
sostituzione o per elezio-ne, il nuovo titolare rimane in carica
fino allo scadere del quadriennio stesso, e tale periodo non conta
ai tini della rieleggibilità.
Le cariche sociali
elettive di Gruppo hanno la durata di quattro anni ed i ri-spettivi
titolari possono essere rieletti più volte, senza alcuna
limitazione.
Art. 21
Cessazione da una Carica Sociale
La cessazione da
una carica sociale, oltre che per ultimato periodo, può av-venire:
a) per
dimissioni;
b) per perdita
della qualità di Socio, come previsto dall'Art. 14;
c) per revoca,
secondo le disposizioni dell'Art. 58;
d) per
sospensione dalla qualità di Socio;
e) per
espulsione;
f) per elezione
o nomina, accettata, ad altra carica sociale dell'A.N.M.I..
Possono altresì
essere dichiarati decaduti dalla carica i componenti:
- del Consiglio Direttivo
Nazionale;
- del Comitato Esecutivo
Nazionale;
- dei Consigli Direttivi dei
Gruppi,
che senza
giustificato motivo non hanno partecipato per tre volte consecutive
alle riunioni degli Organi cui appartengono.
Competenti a
dichiarare la decadenza, sono i rispettivi Consigli di
apparte-nenza, che deliberano a maggioranza relativa (metà più uno
dei presenti).
Art. 22
Non cumulabilità delle cariche
sociali
Le cariche sociali
elettive ed a nomina diretta non sono cumulabili con al-tra carica
associativa> ad eccezione di quella di Consigliere di Gruppo, che
può essere cumulabile con quella di Segretario di Gruppo.
Art. 23
Gratuità delle cariche sociali
elettive - Rimborso spese di viaggio
Le cariche sociali
elettive non sono retribuite e vengono conferite ed accet-tate sulla
base di tale premessa.
Ai partecipanti
alle riunioni dell'AssemNea Nazionale, del Consiglio Diret-tivo
Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale, vengono rimborsate le
spese di viaggio, e può essere concesso un contributo a titolo
rimborso spese.
Art. 24
Presidente Onorario Nazionale
Il Consiglio
Direttivo Nazionale può conferire particolare riconoscimento a
personalità la quale abbia acquisito alte benemerenze sul piano
nazionale per l'azione svolta in favore dell'Associazione con la
nomina a Presidente Onorario dell'Associazione.
Art. 25
Presidente Onorario di Gruppo
I Consigli
Direttivi dei Gruppi, su proposta del Presidente, possono propor-re
alla Presidenza Nazionale, tramite i Delegati Regionali, la nomina
di un Presidente Onorario di Gruppo, scelto fra le personalità anche
non associate che abbiano acquisito particolari benemerenze sul
piano locale per l'azione svolta in favore d&l'attività associativa
e della idea marinara.
CAPO 2o ORGANI SOCIALI E CARICHE
CENTRALI
Art. 26
Assemblea Nazionale
È il massimo
Organo deliberante dell'Associazione ed è costituita dai Presi-denti
dei Gruppi.
Esamina e vota, su
relazione della Presidenza Nazionale, le attività svolte
dell'Associazione.
Si pronuncia su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo
Nazionale ha posto all'ordine del giorno.
Il Presidente
dell'Assemblea viene eletto dì volta in volta tra persone estra-nee
al Consiglio Direttivo Nazionale ed è coadiuvato dal Segretario
Generale dell'Associazione.
All'Assemblea
partecipano, senza diritto di voto, anche i membri del Consi-glio
Direttivo Nazionale ed i Delegati Regionali.
I Presidenti di
Gruppo, in caso di impedimento ad intervenire, possono far-si
sostituire:
a) da un membro
del Consiglio Direttivo del Gruppo, delegato con apposita delibera
scritta del Consiglio stesso, da presentare alla Presidenza
dell'As-semblea prima della riunione;
b) dal Presidente
di altro Gruppo della Delegazione Regionale il quale deve essere
munito di delega firmata dal Presidente delegante.
Viene convocata:
a)
ordinariamente:
- in
occasione del Raduno Nazionale; b) straordinariamente:
- per
deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
- a richiesta
motivata di non meno di un terzo dei Presidenti di Gruppo che
rappresentino almeno 5.000 Soci effettivi;
- a richiesta
motivata del Collegio dei Sindaci Nazionali.
In questi casi,
l'Assemblea deve essere riunita entro due mesi dalla data della
deliberazione o della richiesta.
Le deliberazioni
dell'Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza rela-tiva di voti
e con la presenza di tanti Presidenti di Gruppo che rappresentino
almeno la metà più uno degli associati.
In seconda
convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il nu-mero
degli intervenuti.
Art. 27
Consiglio Direttivo Nazionale
(C.D.N.)
S costituito dai
Consiglieri Nazionali eletti dai Congressi Regionali. Il numero dei
Consiglieri Nazionali è variabile in quanto è proporzionale al
numero dei Gruppi esistenti nelle varie Delegazioni Regionali,
secondo ali-quote fissate nell'Art. 47, comma quinto.
Si riunisce:
a) in seduta
ordinaria:
· due
volte ogni anno in date fissate di volta in volta dalla Presidenza
Na-zionale;
b) in seduta
straordinaria:
c) - ogni
qualvolta la maggioranza dei suoi membri ne ravvisi l'opportunità;
su richiesta motivata del Collegio dei Sindaci Nazionali.
Le riunioni del
Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presiden-te
Nazionale coadiuvato dal Segretario Generale in qualità di relatore
ed eventualmente dal Capo Servizio Amministrativo, con facoltà di
voto consul-tivo per quanto attiene a materia amministrativa. Il
Segretario Generale può esprimere voto consultivo.
Le riunioni del
Consiglio Direttivo Nazionale sono valide se presente la
mag-gioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza relati-va dei presenti; in caso di parità è determinante
il voto del Presidente.
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno
voto. Possono essere chiamati a parteciparvi i Delegati Regionali
per eventuali consultazioni.
Compiti del
Consiglio Direttivo Nazionale:
a) eleggere tra
i Consiglieri Nazionali due Vice Presidenti Nazionali ed il
Co-mitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.);
b) deliberare
sulle questioni ad esso sottoposte dalla Presidenza Nazionale e dal
Comitato Esecutivo Nazionale;
c) esercitare
l'alta sorveglianza ed il controllo su tutti i Gruppi nelle
Assem-blee dei quali può fare intervenire un proprio rappresentante;
d) deliberare in
prima istanza sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal
Comitato Esecutivo Nazionale, sottoponendoli eventualmente al
giu-dizio di seconda istanza del Collegio dei Probiviri;
e) approvare il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale
dell'Asso-ciazione presentati dal Comitato Esecutivo Nazionale e
trasmetterlo ai Gruppi per opportuna conoscenza e per le eventuali
osservazioni;
f) esaminare e
decidere preventivamente sulle iniziative che comportino mo-difiche
al bilancio nel corso dell'esercizio o implichino impegni di rilievo
per l'Associazione;
g) deliberare
all'atto dell'approvazione del bilancio ed in relazione alle
di-sponibilità di fondi, l'ammontare di un rimborso spese al
Segretario Gene-rale dell'Associazione, al Capo Servizio
Amministrativo ed al Direttore Re-sponsabile del Giornale.
Il C.D.N. decide
inoltre l'ammontare del rimborso spese da corrispondere a chiunque
rivesta carica in virtù della quale debba effettuare spostamenti
di-sposti o autorizzati dalla Presidenza Nazionale, nonché le
modalità e l'am-montare del contributo per il rimborso spese di
rappresentanza assegnate al Presidente Nazionale;
h) delegare al
Comitato Esecutivo Nazionale lo svolgimento delle attività a
carattere esecutivo e di determinate attribuzioni;
i) esaminare
proposte di modifiche dello Statuto e sottoporle alle approva-zioni
prescritte dall'Art. 65;
I) approvare il
Regolamento dell'Associazione compilato dal Comitato Esecutivo
Nazionale;
m)
convocare l'Assemblea Nazionale in adunanza straordinaria;
n) fornire, nell'ultima seduta della sua permanenza in carica, una
rosa di tre nominativi da suggerire, a titolo indicativo, quali
candidati alla nomina a Presidente Nazionale.
I Consiglieri Nazionali, oltre ai su elencati compiti a carattere
nazionale, esercitati nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale,
hanno il compito di svolgere nel campo dell'attività associativa
regionale, azione di:
- propaganda;
-
consulenza;
- informazione;
- attivazione.
Possono, per delega del Presidente Nazionale, rappresentare
l'Associazio-ne in manifestazioni sociali o a carattere nazionale, e
possono intervenire alle Assemblee dei Gruppi, ferme restando le
prerogative dei DD.RR.
Art. 28
Presidente Nazionale
Viene eletto dai Congressi Regionali ed ha i compiti sotto
specificati:
a) rappresenta legalmente l'Associazione;
b) amministra il patrimonio dell'Associazione, secondo le direttive
del Con-siglio Direttivo Nazionale;
c) convoca l'Assemblea Nazionale Ordinaria;
d) relaziona all'Assemblea Nazionale sulle attività svolte
dall'Associazione;
e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il
Comitato Esecuti-vo Nazionale delle cui direttive e deliberazioni
cura
f) fissa la data di convocazione quadriennale dei Congressi
Regionali per l'e-lezione del Presidente Nazionale e dei Consiglieri
Nazionali;
g) provvede alla ordinaria arnnimstrazione, adotta le decisioni di
urgenza e le sot-topone alla ratifica del Consiglio Direttivo
Nazionale nella sua prima riunione;
h) emana tutte le disposizioni di carattere generale che ritiene
opportuno per la migliore applicazione dello Statuto e del
Regolamento;
i) propone al Comitato Esecutivo Nazionale una terna di nominativi
per la carica di Segretario Generale dell'Associazione ed una terna
dì nominativi per la carica di Capo Servizio Amministrativo, fra i
Soci residenti a Roma, quando occorra procedere alla loro
sostituzione;
1) può delegare ai Vice Presidenti Nazionali lo svolgimento di sue
attribuzioni;
m) nomina, su proposta dei Delegati Regionali, i Commissari
Straordinari di Gruppo e li sottopone alla ratifica del Comitato
Esecutivo Nazionale;
n) è il Direttore del Giornale dell'Associazione di cui nomina il
Direttore Re-sponsabile, sentito il parere del Comitato Esecutivo
Nazionale;
o) nell'esecuzione di compiti affidatigli, si avvale dell'opera dei
Consiglieri Nazionali e dei Delegati Regionali.
In caso di impedimento o dì cessazione definitiva dalla carica prima
della scadenza del mandato quadriennale, si procede alla elezione di
un nuovo Pre-sidente Nazionale che rimane in carica fino alla
scadenza del quadriennio in corso.
In caso di dimissioni, accettate dal C.D.N., rimane in carica per
l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente.
Art. 29
Vice Presidenti
Nazionali
Sono due e sono eletti a maggioranza relativa dal Consiglio
Direttivo Nazio-nale nella sua prima riunione dopo le elezioni.
Coadiuvano il Presidente Na-zionale collaborando con lui in
continuità.
Essi assumono la qualifica di l~ Vice Presidente e di
20 Vice
Presidente in dipendenza del numero di voti riportati o, in caso di
parità di voti, in dipen-denza della maggiore età.
In caso di impedimento o di cessazione definitiva dalla carica del
Presiden-te Nazionge questi viene sostituito nell'ordine dal l~ Vice
Presidente, o dal
20 Vice Presidente, che assume la qualifica di Presidente
Vicario, fino alla elezione del nuovo Presidente Nazionale.
Art. 30
Comitato Esecutivo
Nazionale (C.E.N)
S composto dal Presidente Nazionale, dai due Vice Presidenti
Nazionali e da altri tre membri eletti in seno al Consiglio
Direttivo Nazionale.
E convocato di regola ogni due mesi dal Presidente Nazionale di sua
iniziativa, oppure su richiesta di almeno tre componenti del C.E.N.
Le riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale sono presiedute dal
Presidente Nazionale coadiuvato dal Segretario Generale in qualità
di relatore ed eventualmente anche dal Capo Servizio Amministrativo,
con facoltà di voto consultivo per quanto di competenza.
Il Segretario Generale può esprimere voto consultivo.
Le riunioni del C.E.N. sono valide se presente la maggioranza dei
suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa; in caso di
parità è de-terminante il voto del Presidente Nazionale.
Per l'adozione di sanzioni a carico di titolari di Organi sociali, è
richiesta la presenza dì almeno i 5/6 dei componenti e le
deliberazioni sono prese a mag-gioranza assoluta.
Il Comitato Esecutivo Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale
negli affari di ordinaria amministrazione ed in particolare:
a) provvede all'attuazione delle norme fissate dallo Statuto; b)
prepara il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale
dell'Associa-zione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio
Direttivo Nazionale;
c) delibera le erogazioni del fondo spese impreviste, nonché gli
storni da un capitolo all'altro del bilancio preventivo,
sottoponendo le deliberazioni alla ratifica del Consiglio Direttivo
Nazionale;
d) predispone gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio
Direttivo Nazionale e quanto occorre per illustrare adeguatamente
gli argomenti da discutere;
e) può richiamare i Consigli Direttivi dei Gruppi ad un miglior
adempimento dei loro doveri e sciogliere i predetti Organi,
sostituendoli con i Commissari Straordinari; in casi di particolare
gravità, può sciogliere i Gruppi stessi;
f) delibera in prima istanza sui ricorsi e su quanto riguarda
vertenze fra i Gruppi ed i Soci, sottoponendoli eventualmente al
giudizio di seconda istanza del Collegio dei Probiviri;
g) svolge le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo
Nazionale, nei limiti fissati dal Consiglio stesso;
h) compila i regolamenti dell'Associazione;
i) nomina e revoca i Delegati Regionali;
1) no mina e revoca, su proposta del Presidente Nazionale, il
Segretario Generale ed il Capo Servizio Amministrativo;
m) ratifica la nomina dei Commissari Straordinari di Gruppo fatta
dal Presidente Nazionale, ai sensi dell'Art. 45;
n) vigila che il Giornale sia l'espressione efficace dello spirito e
degli scopi dell'Associazione.
Art 31
Collegio dei Sindaci
Nazionali
È costituito da un Presidente, da due membri effettivi e due
supplenti eletti dai Congressi Regionali.
Il Collegio ha il controllo sulla gestione economica e finanziaria
dell'Associazione. Rientrano nelle sue competenze l'ispezione ai
libri ed ai documenti contabili e l'accertamento dello stato di
cassa.
Prende in esame il conto consuntivo compilato dal Comitato Esecutivo
Nazionale ed esprime con apposita relazione il proprio parere al
Consiglio Direttivo Nazionale.
Può, con istanza motivata, chiedere la convocazione straordinaria
dell'As-semblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 32
Collegio dei Probiviri
È costituito da un Presidente, da due membri effettivi e due
supplenti eletti dai Congressi Regionali.
Il Collegio dei Probiviri delibera:
a) in seconda ed ultima istanza sui ricorsi relativi alle vertenze
con i Soci;
b) in prima ed unica istanza sui ricorsi dei Consiglieri Nazionali
soggetti a sanzioni;
c) sulla regolarità delle elezioni effettuate in sede di Congressi
Regionali, per la nomina del Presidente Nazionale e delle altre
cariche centrali, decretan-done l'annullamento qualora risulti che
si siano svolte non in osservanza delle norme statutarie e
regolamentari;
d) su tutte le questioni ad esso deferite dagli Organi centrali
dell'Associazio-ne.
I Probiviri decidono ex bono et aequo, senza formalità di procedura,
entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del ricorso,
trasmettendo quindi alla Pre-sidenza Nazionale, la decisione per i
provvedimenti conseguenziali. Le deci-sioni del Collegio dei
Probiviri sono inappellabili.
Art. 33
Il Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Esecutivo Nazionale
su proposta del Presidente Nazionale. Deve avere la residenza a
Roma.
È il coadiutore del Presidente Nazionale in tutte le sue funzioni.
Può essere da lui delegato a firmare la corrispondenza di ordinaria
amministrazione.
La sua carica non ha termine di decadenza, essa deve essere
confermata dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta del
Presidente Nazionale, ogni due anni. È direttamente responsabile
degli Uffici della Presidenza.
Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e del
Comitato Ese-cutivo Nazionale in qualità di Segretario relatore, con
facoltà di voto consul-tivo.
Art. 34
Capo Servizio
Amministrativo
Il Capo Servizio Amministrativo è nominato dal Comitato Esecutivo
Nazio-nale, su proposta del Presidente Nazionale. Deve avere la
residenza a Roma.
È il coadiutore del Presidente Nazionale e con lui corresponsabile
per tutto
quanto attiene all'amministrazione dei fondi e dei beni appartenenti
all'Asso-ciazione.
La sua carica non
ha termine di decadenza; essa deve essere confermata dal Comitato
Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale ogni due
anni.
Partecipa alle
sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Ese-cutivo
Nazionale con facoltà di voto consultivo per quanto attiene a
materia amministrativa.
Art. 35
Direttore Responsabile del Giornale
ti nominato dal
Presidente Nazionale, sentito il parere del Comitato Esecu-tivo
Nazionale. Deve avere la residenza a Roma.
ti il
collaboratore diretto del Presidente Nazionale nella redazione del
Giornale e per tutto quanto attiene alla stampa, propaganda e
documentazio-ne dell'Associazione.
La sua carica non
ha termine di decadenza; essa deve essere confermata dal Presidente
Nazionale ogni due anni, sentito il parere del Comitato Esecutivo
Nazionale.
CAPO
3O~
ORGANI SOCIALI E CARICHE PERIFERICHE
Art. 36
Delegati Regionali
1). - Sono
nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta del
Presi-dente Nazionale e devono risiedere nella Regione nella quale
svolgono il loro incarico.
La loro carica non
ha termine di decadenza; la permanenza nell'incarico deve essere
confermata dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta del
Presidente Nazionale ogni due anni.
I Delegati
Regionali rappresentano la Presidenza Nazionale nella Regione ed
hanno funzioni di coordinamento ed ispettive nei riguardi degli
Organi pe-riferici dell'Associazione nel territorio di loro
competenza.
Nell'adempimento
delle loro funzioni:
a) controllano
l'attuazione delle direttive degli Organi Centrali dell'Associazione
da parte dei Gruppi;
b) seguono
l'andamento generale dei Gruppi e possono intervenire alle relative
assemblee;
c) assolvono
incarichi ispettivi ed eseguono quelli loro affidati dal Presidente
Nazionale;
d) secondo quanto
stabilito dall'Art. 37 convocano il Congresso Regionale in seduta
ordinaria, possono convocarlo in seduta straordinaria previa
auto-rizzazione della Presidenza Nazionale;
e) possono
essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo
Nazionale per eventuali consultazioni, specie quando siano trattate
que-stioni concernenti la Delegazione Regionale nella quale essi
esercitano le loro funzioni.
2). -Il Comitato
Esecutivo Nazionale può nominare negli Stati dove il numero dei
Gruppi all'Estero è uguale o superiore a cinque un Delegato che per
analogia assume la denominazione di "Delegato Nazionale".
Il Delegato
Nazionale ha i doveri ed i compiti che in Italia hanno i Delegati
Regionali, in quanto applicabili, fermo restando il rispetto delle
leggi dello Stato ospitante.
Il Delegato
Nazionale rappresenta il Presidente Nazionale e per esso
l'Associazione Marinai d'Italia presso le Autorità Diplomatiche e
Consolari italiane e presso le Autorità del Paese ospitante.
Art. 37
Congressi Regionali
Sono costituiti
dai Rappresentanti di tutti i Gruppi della Delegazione Regionale,
designati dai rispettivi Consigli Direttivi.
Il numero dei
Rappresentanti di ciascun Gruppo e le modalità per la loro
designazione sono stabiliti dal Regolamento.
I Congressi
Regionali sono presieduti dal Delegato Regionale; la Presidenza
Nazionale può disporre che siano presieduti da un proprio delegato.
Ai Congressi Regionali è autorizzato ad intervenire, come membro del
C.D.N., il Consigliere Nazionale della Delegazione.
I Congressi
Regionali sono convocati:
a) in seduta
ordinaria, ogni quattro anni, dal Delegato Regionale nella data
fissata dalla Presidenza Nazionale, stabilendone la sede, per le
elezioni del Presidente Nazionale, dei Consiglieri Nazionali, dei
Sindaci Nazionali e dei Probiviri.
In tale occasione
i Congressi Regionali possono esaminare le questioni in-teressanti i
Gruppi della Delegazione ed avanzare proposte al Consiglio
Di-rettivo Nazionale;
b) in seduta
straordinaria, per discutere problemi di carattere generale
ri-guardanti i Gruppi della Delegazione:
- su iniziativa del Consiglio
Direttivo Nazionale;
- su richiesta del Consigliere
Nazionale o del Delegato Regionale;
- previa autorizzazione della
Presidenza Nazionale;
- su richiesta motivata di almeno un
terzo dei Gruppi della Delegazione.
Le sedute dei
Congressi Regionali sono valide:
a) in prima
convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei
rappresentanti;
b) in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti. Al
termine dei lavori i Presidenti dei Congressi Regionali devono
trasmettere una copia del verbale della seduta alla Presidenza
Nazionale che lo sottoporrà all'esame del Comitato Esecutivo
Nazionale e successivamente del Consiglio Direttivo Nazionale per la
convalida delle deliberazioni e l'approazione delle proposte
avanzate dalla maggioranza dei Gruppi.
Art. 38
Assemblee di Gruppo
Sono costituite da
tutti i Soci effettivi del Gruppo e delle eventuali sezioni
aggregate, al corrente con il pagamento della quota associativa
dell'anno in corso, condizione indispensabile per avere diritto di
voto.
Ad esse possono
partecipare senza diritto di voto anche tutti i rimanenti as-sociati
al Gruppo o ad eventuali sezioni aggregate, qualunque sia la
categoria di Soci cui appartengono.
Sono convocate dai
Consigli Direttivi di Gruppo, e sono presiedute da un Presidente da
eleggere di volta in volta tra i Soci effettivi estranei al
Consiglio Direttivo.
Si riuniscono in
seduta ordinaria:
a) ogni anno,
entro il mese di febbraio per l'approvazione del Bilancio del
Gruppo;
b) ogni quattro
anni, come stabilito dall'Art. 46, per la elezione del Consiglio
Direttivo e del
Collegio dei Sindaci.
Alla elezione dei
Consiglieri e dei Sindaci partecipano solo i Soci effettivi.
I Soci ordinari,
aggregati, aderenti, quando il loro numero è superiore ad un quinto
dei Soci effettivi, possono eleggere un loro rappresentante che li
rappresenta nel Consiglio Direttivo del Gruppo con voto consultivo.
Le assemblee di
Gruppo possono essere convocate in seduta straordinaria:
a) su
deliberazione dei Consigli Direttivi dei Gruppi;
b) su richiesta
motivata dei Collegi e dei Sindaci dei Gruppi;
c) su richiesta
scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci effettivi, aven-ti
diritto di voto.
Le sedute delle
Assemblee dei Gruppi sono valide:
a) in prima
convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci
effettivi aventi diritto di voto;
b) in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei Soci effettivi, aventi
diritto di voto, intervenuti.
Le deliberazioni
sono prese a maggioranza relativa dagli intervenuti aventi diritto
di voto.
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che
riguarda-no la loro responsabilità, gli amministratori non hanno
voto.
Ogni altra norma
riguardante le Assemblee dei Gruppi e le loro deliberazio-ni, è
contenuta nel Regolamento.
Art. 39
Consigli Direttivi di Gruppo
Sono costituiti:
- dai Consiglieri
eletti fra i Soci effettivi dall'Assemblea del Gruppo, nel numero di
5, 7, 9, li a seconda che il numero complessivo dei Soci (effettivi,
ordinari, aggregati, aderenti) sia compreso fra 30 e 100, 101 e 200,
201 e 500, da 501 in su;
- dal Delegato,
Socio effettivo, di ogni Sezione Aggregata.
Alle riunioni del
Consiglio Direttivo partecipano con voto consultivo:
- l'eventuale
unico rappresentante dei Soci ordinari, aggregati, aderenti (da
questi eletto);
- la Presidente
delle Patronesse.
Sono presieduti
dai Presidenti di Gruppo che li convocano ogni qualvolta lo
ritengano opportuno e comunque ogni due mesi.
I Consigli devono
inoltre essere convocati dai Presidenti:
a) quando ne
faccia domanda almeno la metà dei suoi componenti; b) ogni quattro
anni, in corrispondenza del rinnovo quadriennale delle cariche
sociali centrali, nella data fissata dai Delegati Regionali, per
designare, a titolo indicativo, una terna di nomi quali candidati
alla carica di Consigliere Nazionale ed i rappresentanti dei Gruppi
che dovranno partecipare ai Congressi Regionali per le elezioni
delle suddette cariche.
I compiti dei
Consigli Direttivi dei Gruppi sono:
a) presiedere
alla gestione amministrativa e predisporre il bflancio preventivo ed
il conto consuntivo del Gruppo;
b) disporre le
erogazioni del fondo spese impreviste ed i passaggi di fondi da uno
ad altro titolo di spesa preventiva;
c) decidere
sull'ammissione di nuovi Soci;
d) dichiarare la
morosità dei Soci;
e) infliggere le
sanzioni di cui all'Art. 58;
f) esprimere
parere in merito alle questioni sulle quali il Presidente deve o
ritiene opportuno di sentirli. Tale parere è obbligatorio e
vincolante per tutte le iniziative da cui derivano oneri per il
bilancio o che comunque comportino impegni per il Gruppo, anche di
carattere morale;
g) convocare le
Assemblee di Gruppo;
h) deliberare
all'atto dell'approvazione del bilancio ed in relazione alle
disponibilità di fondi, l'eventuale concessione di indennità, a
titolo rimborso spese, al Segretario di Gruppo, stabilendone
l'ammontare;
i) nominare
eventualmente le Patronesse, di cui al successivo Art. 44;
1) proporre alla
Presidenza Nazionale, tramite il Delegato Regionale, l'eventuale
nomina di un Presidente Onorario del Gruppo;
m) nominare i
Delegati di eventuali "Sezioni Aggregate";
n) stabilire ogni
anno il numero dei Soci aderenti da confermare, in relazione a
quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'Art. 6.
Art. 40
Presidenti di Gruppo
Sono eletti dai
Consigli Direttivi di Gruppo, e sono membri di diritto
del-l'Assemblea Nazionale.
Essi rappresentano
il Gruppo nel suo insieme di entità reale e morale in ogni
circostanza di tempo e di luogo. Firmano gli atti ufficiali ed
assumono la capacità giuridica a stare in giudizio in via autonoma
per gli atti medesimi. Adottano le decisioni di urgenza che debbono
essere ratificate dai Consigli Direttivi di Gruppo, nella prima
riunione successiva.
Inoltre:
a) convocano e
presiedono i Consigli Direttivi di Gruppo;
b) promuovono,
seguono e controllano le attività dei Gruppi, secondo le di-rettive
del Consiglio Direttivo Nazionale, del Comitato Esecutivo Nazionale,
del Delegato Regionale e le deliberazioni dei Consigli Direttivi di
Gruppo, nonché tutte le attività non in contrasto con la morale e le
norme di legge, che sotto il nome dell'Associazione sono sorte e
sorgeranno nell'orbita dei Gruppi;
c) promuovono
nelle forme migliori l'assistenza dei Soci sia nel campo morale che
in quello culturale;
d) coadiuvano i
Delegati Regionali nello svolgimento delle loro funzioni;
e) nominano il
Segretario del Gruppo, sentito il parere dei Consigli Direttivi;
f) firmano la
corrispondenza del Gruppo.
Art. 41
Vice Presidenti di Gruppo
Sono eletti dai
Consigli Direttivi di Gruppo. Coadiuvano i Presidenti e collaborano
con loro con continuità, in modo da poterli sostituire nel caso di
assenza o di impedimento.
In caso di assenza
o impedimento dei Presidenti, sono delegati a firmare la
corrispondenza.
Art. 42
Collegio dei Sindaci di Gruppo
Sono costituiti da
un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti,
eletti dalle Assemblee ordinarie di Gruppo.
I Collegi dei
Sindaci:
a) hanno il
controllo sulla gestione economico-finanziaria dei Gruppi. Rientrano
nelle loro competenze l'ispezione dei libri e dei documenti
contabili e l'accertamento dello stato di cassa;
b) prendono in
esame il conto consuntivo predisposto dai Consigli Direttivi ed
esprimono il loro parere in merito all'Assemblea ordinaria di
Gruppo;
c) possono, con
istanza motivata, chiedere la convocazione straordinaria
dell'Assemblea di Gruppo.
Art. 43
Segretari di Gruppo
Devono essere
scelti tra i Soci effettivi e sono nominati od esonerati dal
Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo di Gruppo.
I Segretari di
Gruppo:
a) coadiuvano il
Presidente nelle sue funzioni;
b) provvedono
alle varie incombenze organizzative ed amministrative;
c) partecipano,
in qualità di relatori, alle riunioni dei Consigli Direttivi di
Gruppo con voto consultivo a meno che non rivestano anche la carica
di Consigliere.
Art. 44
Patronesse
Le Patronesse sono
nominate dai Consigli Direttivi di Gruppo, scegliendole di
preferenza fra le congiunte di Marinai Caduti in azioni di guerra o
deceduti per cause di servizio e tra le infermiere volontarie che
hanno prestato o pre-stano servizio nella Marina Militare.
Le Patronesse sono
riunite, presso ciascun Gruppo, in Comitato del quale eleggono la
Presidente. Questa può sottoporre ai Consigli Direttivi di Gruppo
proposte ed iniziative nell'ambito degli scopi statutari; essa
partecipa alle riunioni con voto consultivo.
Art. 45
Commissari Straordinari
In caso di
scioglimento o di dimissioni del Consiglio Direttivo del Gruppo, il
Presidente Nazionale nomina su proposta del Delegato Regionale un
Commissario Straordinario a cui viene temporaneamente affidata la
conduzione del Gruppo, secondo le disposizioni contenute nel
Regolamento.
La nomina del
Commissario Straordinario deve essere ratificata dal Comitato
Esecutivo Nazionale.
I suoi compiti
sono riportati nel Regolamento.
I Gruppi condotti
dal Commissario Straordinario partecipano alle elezioni quadriennali
delle cariche nazionali, attraverso detto Commissario.
CAPO
40
ELEZIONI
Art. 46
Frequenza ed epoca di svolgimento -
Maggioranza valida
Le elezioni per il
conferimento delle cariche sociali centrali e periferiche hanno
luogo ogni quattro anni. Di massima:
a) nei mesi di
aprile-maggio, quelle relative alle cariche sociali centrali; b) nei
mesi dì febbraio-marzo, quelle relative ai Consigli Direttivi di
Gruppo.
Per tutte le
elezioni alle cariche sociali centrali e periferiche, è valida la
maggioranza relativa.
L'elezione del
Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti e la composizione del
nuovo Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo
Nazionale, sono comunicate al Ministero della Difesa per il tramite
del Capo di Stato Maggiore della Marina.
Le modalità di
dettaglio sono contenute nel Regolamento.
Art. 47
Elezioni degli Organi e delle Cariche
Sociali Centrali
Il Presidente
Nazionale viene eletto dai Congressi Regionali sulla scorta dì una
rosa di tre nominativi, suggeriti, a titolo indicativo, dal
Consiglio Direttivo Nazionale uscente nell'ultima seduta della sua
permanenza in carica.
I due Vice
Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale nella sua
prima riunione e sono scelti in seno al Consiglio Direttivo stesso.
I Consiglieri
Nazionali sono eletti dai Congressi Regionali in ragioni di un
Consigliere Nazionale per ogni Delegazione Regionale che abbia
almeno cinque Gruppi.
Le Regioni con
meno di cinque Gruppi partecipano al Congresso Regionale della
Delegazione Regionale limitrofa nella quale sono inserite.
Le Delegazioni
Regionali con oltre 20 Gruppi regolarmente costituiti, eleg-gono un
Consigliere Nazionale ogni 20 Gruppi o frazione superiore a 10.
I membri del
Comitato Esecutivo Nazionale sono eletti a maggioranza rela-tiva in
seno al Consiglio Direttivo Nazionale dai Consiglieri stessi, nella
loro prima riunione dopo le elezioni. Fanno parte di diritto del
Comitato Esecutivo Nazionale il Presidente, il 1° e
2°
Vice Presidente
Nazionale.
I Sindaci ed i
Probiviri, tre effettivi e due supplenti, sono eletti dai Congres-si
Regionali i quali li scelgono in due rose di dieci nominativi
ciascuna formate su indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale
uscente e comunicate tempestivamente dalla Presidenza Nazionale.
Le rose debbono
essere formate con nominativi di Soci effettivi residenti a Roma,
previo accertamento che accetteranno le eventuali elezioni alla
carica. Gli eletti che nelle due separate votazioni riportano il
maggior numero di voti, assumono rispettivamente la qualifica di
Presidente del Collegio dei Sindaci Nazionali e di Presidente del
Collegio dei Probiviri.
Art. 48
Elezioni degli Organi e delle Cariche
Sociali Periferiche
I Consiglieri di
Gruppo sono eletti dall'Assemblea Ordinaria del Gruppo ed il loro
numero è proporzionale a quello dei Soci effettivi, ordinari,
aggregati ed aderenti, secondo quanto stabilito dall'Art. 39, comma
primo. I Soci ordinari, aggregati ed aderenti, qualora il loro
numero complessivo sia uguale o superi il quinto dei Soci effettivi,
possono eleggere un unico Consigliere, avente voto consultivo,
scelto fra i Soci delle altre categorie.
I Presidenti ed i
Vice Presidenti dei Gruppi, sono eletti dai Consiglieri del Gruppo
neo-eletti, nella loro prima riunione e sono prescelti fra gli
stessi.
I Sindaci di
Gruppo, tre effettivi e due supplenti, sono eletti dall'Assemblea
Ordinaria del Gruppo. Il Sindaco che riporta il maggior numero di
voti, assu-me la qualifica di Presidente del Collegio dei Sindaci di
Gruppo.
Le elezioni dei
componenti il Consiglio Direttivo di Gruppo devono essere sanzionate
dalla Presidenza Nazionale.
Art. 49
Referendum
Il Referendum
viene indetto dalla Presidenza Nazionale, su delibera del Consiglio
Direttivo Nazionale per:
a) la soluzione
di questioni di rilevante importanza e dì rilevante interesse
generale per tutti gli associati;
b) l'approvazione
dì modifiche allo Statuto.
I Gruppi esprimono
il loro parere a mezzo di votazione scritta. Perché il Referendum
sia valido, devono avere votato tanti Gruppi che re-golarmente
costituiti rappresentino almeno tre quarti degli associati.
Costi-tuisce la decisione finale la volontà espressa dalla
maggioranza dei votanti.
CAPO
50
RADUNI
Art. 50
Scopi
I Raduni sono gli
incontri che gli associati effettuano periodicamente per vivificare
la loro unione e per ampliare e rafforzare la collaborazione ed i
contatti con le Autorità civili e militari della Nazione.
Art 51
Raduno Nazionale
Ha luogo di
massima ogni quattro anni in città scelta dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
Art. 52
Raduni Interregionali
Possono avere
luogo solo negli anni in cui non si effettua il Raduno Nazio-nale.
Vi partecipano due
o più Delegazioni Regionali, preferibilmente limitrofe. Ogni
Delegazione Regionale può organizzare un Raduno Interregionale solo
ogni quattro anni.
Si effettuano di
iniziativa o sotto la direzione dei Delegati Regionali, previa
autorizzazione della Presidenza Nazionale.
Le spese derivanti
sono a carico dei partecipanti.
Art. 53
Raduni Regionali
Si effettuano
d'iniziativa dei Presidenti di Gruppo, sotto la direzione del
Delegato Regionale e previa autorizzazione della Presidenza
Nazionale.
Le spese derivanti
sono a carico dei partecipanti.
TITOLO IV - ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO
CAPO 1~ AMMINISTRAZIONE
Art. 54
Proventi
La Presidenza
Nazionale provvede alla realizzazione dei finì statutari
utilizzando:
a) gli eventuali
contributi versati dai Soci;
b) i proventi
delle attività dell'Associazione;
c) gli eventuali
contributi dello Stato;
d) le eventuali
donazioni e lasciti anche provenienti da terzi estranei
all'Associazione.
I Gruppi traggono
i loro mezzi finanziari:
a) dalle quote
sociali versate dagli iscritti e dagli eventuali contributi degli
iscritti, o di altre persone od Enti;
b) dai versamenti
volontari di persone estranee all'Associazione
c) dalle
iniziative, anche a carattere ricreativo, che i Consigli Direttivi
pren-dono, nell'osservanza delle leggi vigenti e purché non ledano
il prestigio dell 'Associazione.
Art. 55
Gestione
La Presidenza
Nazionale ed i Gruppi hanno gestioni amministrative auto-nome,
sottoposte rispettivamente al controllo:
a) del Consiglio
Direttivo Nazionale, del Comitato Esecutivo Nazionale e del Collegio
dei Sindaci Nazionali;
b)
dei consigli Direttivi di Gruppo e dei Collegi dei Sindaci di
Gruppo. Un esemplare del conto consuntivo della Presidenza Nazionale
viene inviato, per opportuna conoscenza, al Ministero della Difesa,
in relazione ai con-tributi ricevuti.
Art. 56
Organizzazione Amministrativa
L'organizzazione
amministrativa degli Organi sociali centrali e periferici ècontenuta
nel Regolamento.
CAPO
20
DISCIPLINA SOCIALE
Art. 57
Azioni comportanti sanzioni
Qualsiasi attività
od azione commessa da Organi sociali o da uno opiù Soci ricoprenti o
non cariche sociali, in contravvenzione alle finalità, agli
interessi dell'Associazione, alle norme statutarie e regolamentari o
comunque riprovevole e lesiva dell'onore e del prestigio
dell'Associazione, o di uno o più Soci, è passibile di sanzione.
Art. 58
Tipi di sanzioni
Un Socio può essere:
a) ammonito per
infrazioni lievi;
b) sospeso fino
ad un anno per infrazioni gravi;
e) espulso per
infrazioni particolarmente gravi e per aver riportato più san-zioni;
d) revocato dalla
carica.
Le sanzioni di cui
sopra sono adottate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo
del Gruppo e comunicate alla Presidenza Nazionale ed al Delegato
Regionale.
Per circostanze
eccezionali ed in particolare nei riguardi del Socio che riveste
carica sociale centrale (ad eccezione dei Consiglieri Nazionali di
cui al successivo Art. 59) oppure quella di Delegato Regionale o di
Presidente di Gruppo, le sanzioni sono adottate dal Comitato
Esecutivo Nazionale, a maggioranza assoluta, su proposta del
Delegato Regionale e/o del Presidente Nazionale, fermo restando
quanto detto all'Art. 21, ultimo capoverso.
La procedura da
seguire nei riguardi del Socio passibile di sanzione è con-tenuta
nel Regolamento.
Art. 59
Sanzioni a carico di Consiglieri
Nazionali
Le sanzioni di cui
al precedente Art. 58 sono applicabili anche ai Consiglieri
Nazionali, su proposta del Presidente Nazionale
Sono adottate dal
Consiglio Direttivo Nazionale, con delibera in merito, a maggioranza
assoluta.
Art. 60
Decadenza da Cariche Sociali
L'adozione delle
sanzioni di sospensione o di espulsione a carico di Soci ri-coprenti
cariche sociali elettive centrali o periferiche, comporta
l'automatica decadenza dalla carica.
Art. 61
Ricorsi
Il Socio colpito
dalle sanzioni di cui all'Art. 58 può ricorrere secondo la
pro-cedura contenuta nel Regolamento:
a) in prima
istanza al Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.);
b) in seconda
istanza al Collegio dei Probiviri.
Il Socio
ricoprente carica sociale centrale, i Delegati Regionali, i
Presidenti di Gruppo colpiti dalle sanzioni di cui all'Art. 58 ed i
Presidenti di Gruppo come titolari dei Consigli Direttivi o dei
Gruppi sciolti secondo quanto previsto dall'Art. 30
(80
capoverso, lettera
e) possono ricorrere secondo la procedura contenuta nel Regolamento:
a) in prima
istanza al Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.);
b) in seconda
istanza al Collegio dei Probiviri.
Il Consigliere
Nazionale colpito dalle sanzioni di cui all'Art. 59, può ricor-rere
secondo la procedura contenuta nel Regolamento al Collegio dei
Probiviri.
TITOLO V - GIORNALE E PUBBLICAZIONI
Art. 62
Giornale e Pubblicazioni della
Presidenza Nazionale
La Presidenza
Nazionale pubblica i seguenti periodici:
a) il Giornale
"Marinai d'Italia" per tutti i Soci. Le spese editoriali sono
so-stenute dalla Presidenza Nazionale con il parziale concorso dei
Gruppi che sono tenuti a versare un'aliquota, stabilita di volta in
volta in funzione dei costi, dal Consiglio Direttivo Nazionale, da
prelevare sulla quota annuale d'iscrizione di tutti i Soci ai Gruppi
stessi;
b) il "Bollettino
dell'A.N.M.I." per le questioni di carattere generale che
interessano i Consiglieri Nazionali, i Sindaci Nazionali, i
Probiviri, i Delegati Regionali ed i Presidenti di Gruppo;
c) altri
eventuali.
Art. 63
Pubblicazioni dei Gruppi
I Gruppi possono
pubblicare periodici o numeri unici, con l'osservanza delle leggi
vigenti in materia, previa autorizzazione della Presidenza
Nazionale, la quale tuttavia non ne risponderà né per
rappresentatività, né in alcun modo per nessuna ragione, ai finì
delle leggi e decreti sulla stampa, dovendo in tal senso rispondere
il Presidente del Gruppo.
TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI
CAPO 1~ - STATUTO E REGOLAMENTO
Art. 64
Interpretazione dello Statuto e del
Regolamento
In caso di
incertezze o di questioni e vertenze sorte tra Organi sociali, i
Gruppi ed i Soci, sulla dizione ed interpretazione di articoli dello
Statuto e del Regolamento, o di contraddizioni o incertezze tra lo
Statuto ed il Regolamento, o tra gli articoli degli stessi, su di
essi deciderà inappellabilmente il Consiglio Direttivo Nazionale ed
il Collegio dei Probiviri al completo di tre membri, riuniti con un
massimo di assenti di due Consiglieri Nazionali in carica, con non
meno di quattro quinti dei voti favorevoli sul totale dei presenti.
Il quesito o i
quesiti saranno formulati dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Art. 65
Modifiche allo Statuto
Eventuali proposte
di modifiche allo Statuto devono essere sottoposte all'esame del
Consiglio Direttivo Nazionale tramite il Gruppo di appartenenza, il
Delegato Regionale, la Presidenza Nazionale ed il Comitato Esecutivo
Na-zionale.
Le proposte
accolte dal Consiglio Direttivo Nazionale, devono essere inviate
all'approvazione dei Gruppi, e successivamente sottoposte al
Ministero della Difesa per la sanzione definitiva.
Art. 66
Regolamento
Il Regolamento
contiene le norme esplicative ed applicative dello Statuto. Viene
compilato dal Comitato Esecutivo Nazionale entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore deHo Statuto e viene approvato
dal Consi-glio Direttivo Nazionale.
Art.
67
Modifiche al Regolamento
Eventuali proposte
di modifiche al Regolamento devono essere sottoposte all'esame della
Presidenza Nazionale tramite il Gruppo di appartenenza e il Delegato
Regionale.
La Presidenza
Nazionale vaglia le proposte di modifiche ed in caso di accettazione
le sottopone all'esame del Comitato Esecutivo Nazionale e
successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art.
68
Il
presente Statuto è stato approvato con D.P.R. 18 settembre
1984 - n. 788 e
modificato con Decreto del Ministro della Difesa in data 1 aprile
1992.
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